(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 28 ottobre 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita') e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 10, che prevede l'istituzione del beneficio denominato «Carta Famiglia»; Viste le modifiche apportate alla legge regionale n. 11/2006 dall'art. 26 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) e dalla legge regionale 23 luglio 2009 n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007); Richiamato in particolare il comma 3 del novellato articolo 10 della legge regionale n. 11/2006, secondo cui «con regolamento regionale sono determinate le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta Famiglia, le modalita' di intervento per le agevolazioni di cui al comma 2, graduate in relazione all'indicatore di situazione economica equivalente e al numero dei figli, nonche' le modalita' di riparto ai Comuni dei finanziamenti necessari»; Atteso che con proprio decreto 30 ottobre 2007, n. 0347/Pres. e' stato approvato il «Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia prevista dall'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita')», di seguito regolamento; Considerato che, a seguito delle modifiche legislative citate e della conclusione del procedimento relativo all'assegnazione agli aventi diritto del primo beneficio regionale relativo a Carta Famiglia, si e' accertata la necessita' di perfezionare alcune disposizioni del regolamento citato; Ritenuto quindi di procedere alla modifica del regolamento; Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2009, n. 1852 con la quale e' stato approvato in via preliminare il «Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia prevista dall'art. 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita') emanato con decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n 347»; Preso atto del parere favorevole sul regolamento espresso, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 11/2006, dalla Consulta regionale per le famiglie, nella seduta del 22 settembre 2009, e dalla Terza Commissione consiliare permanente, nella seduta del 6 ottobre 2009, con alcune proposte di modifica di carattere formale; Preso atto del parere favorevole sul regolamento espresso, in base all'art. 34, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 1/2006, dal Consiglio delle autonomie locali, nella seduta del 2 ottobre 2009; Ritenuto di modificare e integrare il regolamento alla luce delle osservazioni espresse dagli organi consultivi citati; Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2009, n. 2253 con la quale e' stato approvato in via definitiva il «Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia prevista dall'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (lnterventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita') emanato con decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n 347»; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia prevista dall'art. 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (lnterventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita') emanato con Decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n 347», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO